Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo
istituito ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180, con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo del 28.9.2011, iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 860
Segreteria (dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.00):
Ordine degli Avvocati di Rovigo, Palazzo Paoli, Via Mazzini n. 1- 45100 Rovigo;
tel. 0425/22871; fax 0425/27248;
PEC mediazioneordineavv.rovigo@pec.it;
C.F. 80009500291;
P.I. 01552500298;
IBAN: IT31X0503412201000000004022
ONERE DELLA PARTE ISTANTE EFFETTUARE LE NOTIFICHE
www.ordineavvocatirovigo.it: informazioni, regolamento, moduli
BREVE GUIDA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1) LA MEDIAZIONE
La mediazione, come strumento alternativo di risoluzione delle controversie, è definita in termini generali dall’art. 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, come «l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa».
Il menzionato D.gls. 28/2010 ha trovato attuazione nel Decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e nel successivo Decreto ministeriale 6 luglio 2011 n. 145 che ha modificato il primo, ed è stato accompagnato da alcune circolari ministeriali, tra cui quella 20 dicembre 2011.
Secondo il citato D.gls. 28/2010 la mediazione, essenzialmente, può essere di tre tipi:
- a) obbligatoria, quando è imposta dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- b) delegata o giudiziale, quando è il giudice che invita le parti a procedere alla mediazione;
- c) facoltativa, quando è liberamente promossa dalle parti (l’art. 2 prevede che «chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili»).
Il D.gls. 28/2010 ha stabilito l’obbligatorietà della mediazione secondo la materia della controversia (ma con deroghe in funzione dei diversi procedimenti giudiziari). I casi di mediazione obbligatoria riguardano controversie nelle seguenti materie:
- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La legge diversifica i costi della mediazione secondo che essa sia obbligatoria o volontaria (v. la Tabella indennità).
2) LA DOMANDA DI MEDIAZIONE
La domanda di mediazione va presentata telematicamente tramite portale web raggiungibile –previa registrazione– da questo link contenente due sistemi di compilazione della domanda. Un primo sistema, guidato, consente la compilazione della domanda mediante il riempimento di campi predeterminati dal sistema, corrispondenti alle indicazioni contenute nel regolamento. Un secondo sistema, non guidato, consente la presentazione della domanda attraverso il caricamento di documenti fisici (eventualmente redatti anche sui moduli prestampati in uso ad oggi) debitamente sottoscritti, in ogni caso contenenti necessariamente le indicazioni richieste dal regolamento.
Alla domanda di mediazione deve essere necessariamente allegata:
1) Attestazione del versamento delle spese di avvio della procedura;
2) Copia documento di identità di tutti i richiedenti e anche dei rappresentanti se indicati;
3) Copia codice fiscale dei richiedenti e anche dei rappresentanti se indicati;
4) Dichiarazione parte accettazione regolamento;
5) Informativa e consenso privacy.
Questo elenco di allegati è indicato anche nel modulo predisposto per la domanda di mediazione, e quelli tra essi uniformi sono disponibili nel sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo.
Le spese di avvio della procedura sono pari ad E. 48,80 IVA inclusa.
Dette spese devono essere versate all’Organismo mediante bonifico bancario irrevocabile nel conto corrente:
intestato a Ordine degli Avvocati di Rovigo
IBAN: IT 31X0503412201000000004022
causale: parti (istanti e convocate), chi effettua il versamento, “spese di avvio mediazione”.
NEL BONIFICO, INDICARE: NOME, COGNOME, INDIRIZZO COMPLETO, CODICE FISCALE O PARTITA IVA PER LA FATTURAZIONE. IN ASSENZA DELLE INICAZIONI RICHIESTE, IL BONIFICO VERRA’ RIFIUTATO.
Il deposito della domanda di mediazione deve essere effettuato tramite portale web raggiungibile da questo link.
All’atto del deposito o successivamente, alla parte/i istante/i sarà data comunicazione del Mediatore designato, della data ed ora dell’incontro di mediazione, e degli ulteriori versamenti necessari.
E’ onere della parte che ha presentato la domanda verificare se vi è stata l’adesione al procedimento delle parti convocate.
Alla conclusione del procedimento la parte dovrà compilare la scheda di valutazione del servizio.
3) L’ADESIONE O MENO ALLA MEDIAZIONE
La domanda di mediazione è comunicata dalla Segreteria alle parti convocate nei recapiti indicati nella stessa domanda entro 10 giorni dal deposito.
La comunicazione della Segreteria, oltre ad altre indicazioni, indica il Mediatore designato e la data dell’incontro fissato, con l’invito ad aderire o meno al procedimento almeno otto giorni prima dell’incontro.
Analogamente alla domanda di mediazione, l’adesione o la mancata adesione è effettuata preferibilmente tramite portale web raggiungibile da questo link.
Come per la domanda, all’atto di adesione alla mediazione deve essere necessariamente allegata:
1) Attestazione del versamento delle spese di avvio della procedura;
2) Copia documento di identità di tutti gli aderenti e anche dei rappresentanti se indicati;
3) Copia codice fiscale degli aderenti e anche dei rappresentanti se indicati;
4) Dichiarazione accettazione regolamento;
5) Informativa e consenso privacy.
Come ha già fatto chi ha presentato la domanda di mediazione, anche la parte che aderisce alla mediazione deve versare le spese di avvio della procedura, che sono pari ad E. 48,80 IVA inclusa, mediante bonifico bancario irrevocabile nel conto corrente:
intestato a Ordine degli Avvocati di Rovigo
IBAN: IT 31X0503412201000000004022
causale: parti (istanti e convocate), chi effettua il versamento, “spese di avvio mediazione”.
Il deposito della adesione alla mediazione deve essere effettuato, almeno otto giorni prima dell’incontro fissato avanti il Mediatore, tramite portale web raggiungibile da questo link.
Per il deposito l’atto di adesione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta, con tutti gli allegati necessari, tra cui la prova del pagamento delle spese di avvio del procedimento (la ricevuta di versamento e/o la contabile del bonifico).
E’ onere della parte che ha aderito alla mediazione verificare se vi è stata l’adesione al procedimento delle altre parti convocate.
Alla conclusione del procedimento la parte che vi ha aderito dovrà compilare la scheda di valutazione del servizio.
4) I PAGAMENTI ULTERIORI E LE RELATIVE MODALITA’
La parte che ha richiesto la mediazione e a quella convocata, rispettivamente all’atto del deposito della domanda e della adesione, devono versare le spese di avvio del procedimento pari ad E. 48,80 IVA inclusa (vedi supra al punto 2 e 3).
La Segreteria comunica alle parti gli ulteriori importi che dovranno essere versati da ciascuna di esse, i quali sono provvisoriamente quantificati sulla base del valore della controversia indicato nella domanda di mediazione e delle spese sostenute, e quindi potranno essere modificati. Tutti gli importi sono calcolati in conformità alla Tabella indennità che è pubblicata anche nel sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo, e sono dovuti in solido da ciascuna parte che ha promosso o aderito al procedimento.
L’importo comunicato dovrà essere versato per la metà prima dell’incontro avanti il Mediatore e per l’altra metà prima della conclusione del procedimento di mediazione (formulazione proposta e rilascio verbale di accordo).
Come già le spese di avvio della procedura per E. 48,80 IVA inclusa, anche le ulteriori somme devono essere versate mediante bonifico bancario irrevocabile nel conto corrente:
intestato a Ordine degli Avvocati di Rovigo
IBAN: IT 31X0503412201000000004022
causale: parti (istanti e convocate), chi effettua il versamento, “acconto/saldo indennità”.
In funzione dell’esito della mediazione, gli eventuali importi versati in eccesso saranno restituiti.
5) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l’Organismo, apposita domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
6) LA SEDE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione si articola in uno o più incontri avanti il Mediatore designato, e di norma si svolge presso la sede dell’Organismo o nelle aule messe a disposizione dal Presidente del Tribunale.
7) ELENCO MEDIATORI
Il Mediatore è designato dall’Organismo, ma nel caso di domanda congiunta di mediazione, le parti potranno scegliere il Mediatore cui affidare il relativo procedimento.
L’elenco dei Mediatori che svolgono la loro attività per l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo è pubblicato anche nel sito internet dell’Ordine.
Il regolamento e il codice etico dell’Organismo, il codice deontologico forense comprendono norme dirette ad assicurare la competenza, l’indipendenza, l’imparzialità e la riservatezza dei Mediatori, che prima di ogni procedimento sono tenuti a rendere apposita dichiarazione. I Mediatori sono tenuti altresì a garantire la correttezza del procedimento, con obblighi di informazione al fine di far eventualmente pervenire le parti ad un accordo consapevole e conforme alle disposizioni di legge.
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La presente breve guida non è esaustiva e ogni altra informazione si può trovare nel sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo, nell’apposita sezione destinata alla mediazione, accreditandosi al pannello mediazioni, ove è presente una completa guida. E’ comunque necessario consultare il regolamento e la Tabella indennità dell’Organismo.
Organismo di Mediazione
dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo