Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo
Istituito ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180, con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo del 28.9.2011, iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 860
Segreteria: ricevimento telefonico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30) – al di fuori di tali orari non verranno rilasciate informazioni relative all’Organismo di Mediazione.
Ordine degli Avvocati di Rovigo, Palazzo Paoli, Via Mazzini n. 1- 45100 Rovigo;
tel. 0425/22871; fax 0425/27248;
PEC mediazioneordineavv.rovigo@pec.it;
odmdirettivo@ordineavvocatirovigo.it;
C.F. 80009500291;
P.I. 01552500298;
www.ordineavvocatirovigo.it: informazioni, regolamento, moduli
BREVE GUIDA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1) LA MEDIAZIONE
La mediazione, come strumento alternativo di risoluzione delle controversie, è definita in termini generali dall’art. 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, come «l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa».
Il menzionato D.gls. 28/2010 ha trovato attuazione nel Decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e nel successivo Decreto ministeriale 6 luglio 2011 n. 145 che ha modificato il primo, ed è stato accompagnato da alcune circolari ministeriali, tra cui quella 20 dicembre 2011.
Secondo il citato D.gls. 28/2010 la mediazione, essenzialmente, può essere di tre tipi:
- a) obbligatoria, quando è imposta dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- b) delegata o giudiziale, quando è il giudice che invita le parti a procedere alla mediazione;
- c) facoltativa, quando è liberamente promossa dalle parti (l’art. 2 prevede che «chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili»).
La legge diversifica i costi della mediazione secondo che essa sia obbligatoria o volontaria (v. la Tabella indennità).
2) LA DOMANDA DI MEDIAZIONE
La domanda di mediazione va presentata telematicamente tramite portale web raggiungibile –previa registrazione– da questo link da cui si accede ad un sistema, guidato, che consente la compilazione della domanda mediante il riempimento di campi predeterminati dal sistema, corrispondenti alle indicazioni contenute nel regolamento.
Alla domanda di mediazione deve essere necessariamente allegata:
- pagamento eseguito attraverso pago pa;
- Copia documento di identità di tutti i richiedenti e anche dei rappresentanti se indicati;
- Copia codice fiscale dei richiedenti e anche dei rappresentanti se indicati;
- Dichiarazione parte accettazione regolamento;
- Informativa e consenso privacy.
Per le spese di avvio della procedura si rinvia alle tabelle di cui al DM 150/23 accessibile da questo link con particolare attenzione alle diverse spese di avvio in ragione dell’obbligatorietà o volontarietà della procedura.
Dette spese dovranno essere pagate al momento della presentazione della domanda attraverso la procedura guidata presente nel portale, attraverso il canale pago pa.
Il deposito della domanda di mediazione deve essere effettuato tramite portale web raggiungibile da questo link.
All’atto del deposito o successivamente, alla parte/i istante/i sarà data comunicazione del Mediatore designato, della data ed ora dell’incontro di mediazione, e degli ulteriori versamenti necessari.
E’ onere della parte che ha presentato la domanda verificare se vi è stata l’adesione al procedimento delle parti convocate.
Alla conclusione del procedimento la parte dovrà compilare la scheda di valutazione del servizio.
3) L’ADESIONE O MENO ALLA MEDIAZIONE
La domanda di mediazione è comunicata dalla Segreteria alle parti convocate nei recapiti indicati nella stessa domanda.
La comunicazione della Segreteria, oltre ad altre indicazioni, indica il Mediatore designato e la data dell’incontro fissato, con l’invito ad aderire o meno al procedimento almeno otto giorni prima dell’incontro.
Analogamente alla domanda di mediazione, l’adesione o la mancata adesione è effettuata esclusivamente tramite portale web raggiungibile da questo link.
Come per la domanda, all’atto dell’adesione alla mediazione deve essere necessariamente allegata:
- Pagamento eseguito tramite pago pa;
- Copia documento di identità di tutti gli aderenti e anche dei rappresentanti se indicati;
- Copia codice fiscale degli aderenti e anche dei rappresentanti se indicati;
- Dichiarazione accettazione regolamento;
- Informativa e consenso privacy.
Come ha già fatto chi ha presentato la domanda di mediazione, anche la parte che aderisce alla mediazione deve versare le spese di avvio della procedura mediante pagamento tramite portale pago pa seguendo la procedura guidata al momento della adesione
Il deposito della adesione alla mediazione deve essere effettuato, almeno otto giorni prima dell’incontro fissato avanti il Mediatore, tramite portale web raggiungibile da questo link.
Per il deposito l’atto di adesione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta, con tutti gli allegati necessari.
E’onere della parte che ha aderito alla mediazione verificare se vi è stata l’adesione al procedimento delle altre parti convocate.
Alla conclusione del procedimento la parte che vi ha aderito dovrà compilare la scheda di valutazione del servizio.
4) I PAGAMENTI ULTERIORI E LE RELATIVE MODALITA’
La parte che ha richiesto la mediazione e a quella convocata, rispettivamente all’atto del deposito della domanda e della adesione, devono versare le spese di avvio del procedimento pari agli importi che saranno quantificati dal sistema e comunque individuabili nella tabella allegata e rinvenibile sul portale.
La Segreteria – anche attraverso i mediatori – comunica alle parti gli ulteriori importi che dovranno essere versati da ciascuna di esse, i quali sono provvisoriamente quantificati sulla base del valore della controversia indicato nella domanda di mediazione e delle spese sostenute, e quindi potranno essere modificati. Tutti gli importi sono calcolati in conformità alla Tabella indennità che è pubblicata anche nel sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo, e sono dovuti in solido da ciascuna parte che ha promosso o aderito al procedimento.
Il mancato pagamento degli importi previsti per l’avvio della procedura comporterà l’impossibilità di depositare la domanda di mediazione o l’adesione ad una procedura già avviata.
Come già per le spese di avvio della procedura, anche le ulteriori somme devono essere versate mediante pagamento tramite sistema pago pa presente sul portale dell’Organismo di Mediazione.
In funzione dell’esito della mediazione, gli eventuali importi versati in eccesso saranno restituiti.
5) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l’Organismo, apposita domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
6) LA SEDE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione si articola in uno o più incontri avanti il Mediatore designato, e di norma si svolge presso la sede dell’Organismo o nelle aule messe a disposizione dal Presidente del Tribunale.
7) ELENCO MEDIATORI
Il Mediatore è designato dall’Organismo, ma nel caso di domanda congiunta di mediazione, le parti potranno scegliere il Mediatore cui affidare il relativo procedimento.
L’elenco dei Mediatori che svolgono la loro attività per l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo è pubblicato anche nel sito internet dell’Ordine.
Il regolamento e il codice etico dell’Organismo, il codice deontologico forense comprendono norme dirette ad assicurare la competenza, l’indipendenza, l’imparzialità e la riservatezza dei Mediatori, che prima di ogni procedimento sono tenuti a rendere apposita dichiarazione. I Mediatori sono tenuti altresì a garantire la correttezza del procedimento, con obblighi di informazione al fine di far eventualmente pervenire le parti ad un accordo consapevole e conforme alle disposizioni di legge.
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La presente breve guida non è esaustiva e ogni altra informazione si può trovare nel sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo, nell’apposita sezione destinata alla mediazione, accreditandosi al pannello mediazioni, ove è presente una completa guida. E’ comunque necessario consultare il regolamento e la Tabella indennità dell’Organismo.
Organismo di Mediazione
dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo