m_dg.DAG.30-11-2020.0194108.U allegato2Allegato_m_dg.DAG.02-10-2020.0154771.E_Vademecum_Pagamenti allegato1m_dg.DAG.06-09-2018.0174505.U_m_dg.DAG.06-09-2018.0174505.U

Si comunica che presso la segreteria dell’Ordine, sono a disposizione i modelli 5 bis.
Si raccomanda a tutti coloro che effettuano un versamento tramite bonifico bancario, di elencare NOME, COGNOME, INDIRIZZO e CODICE FISCALE completo.
Il COA, visto il parere formulato dall’Ufficio studi del CNF in data 22.03.2012 in materia di tirocinio di praticanti avvocati, delibera di farlo proprio e pertanto di applicare la nuova normativa ai nuovi tirocini ossia quelli che cominceranno a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione e non a quelli già in corso di svolgimento, trattandosi di un nuovo modello di tirocinio e non di una semplice riduzione dei termini della previgente.
Richiesta certificato compiuta pratica
Richiesta compiuta pratica parziale
Dichiarazione svolgimento lavoro subordinato
Comunicazione apertura studio professionale dottore
Domanda iscrizione Scuola Forense di Rovigo
Domanda iscrizione Registro Praticanti
Coloro che dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia ed aver ivi svolto la pratica professionale abbiano conseguito il titolo professionale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea che non prevedono l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, quale ad esempio la Spagna, qualora richiedano l’iscrizione all’Albo speciale degli avvocati stabiliti presso l’Ordine di Rovigo, dovranno dimostrare di possedere i requisiti previsti dall’art. 6 del Dlgs: 96/2001 corredando le domande di iscrizione dei documenti ivi previsti.
Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Rovigo, al fine di escludere che il conseguimento del titolo in altro Stato membro ed il successivo esercizio del diritto di stabilimento in Italia siano volti eclusivamente ad eludere l’esame di stato imposto dalla normativa italiana, verificherà le qualifiche ed esperienze professionali ottenute nei diversi Stati membri e l’effettivo svolgimento della professione all’estero del richiedente, oltre alle supplementari qualifiche acquisite all’estero utilizzando i seguenti parametri:
1. la durata dell’iscrizione all’albo professionale del paese membro di origine, che non deve essere inferiore ad un anno.
2. l’effettivo esercizio della professione all’estero, che dovrà essere dimostrata mediante la produzione di verbali d’udienza a cui il richiedente risulta aver partecipato, atti giudiziari nei quali risulti conferito il mandato anche al richiedente, lettere di incarico;
3. partecipazione ad eventi formativi documentati (in Spagna).
4. documentazione fiscale;